
Tito Maniacco
“Nel 1660 il Patriarca Dolfin stabilisce che i preti adoperino la “lingua materna et vernacula” ...

STORIIS SOT DAL OMBRENON di Toni Merlot
Cheste mi à capitade juste in feriis. Sintît ce robononis che a sucedin ator pal ...
Legge 29 del 18/12/2007 Bur N. 52 del 27/12/2007
Id: 4880 Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.
(Scadenza: 25/02/2008)
La legge regionale in esame, recante "Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana", eccede sotto diversi profili la competenza legislativa attribuita alla Regione Friuli- Venezia Giulia dall'art. 3 dello Statuto speciale (L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1), che prevede la tutela delle minoranze linguistiche presenti nella Regione, e dal D.Lgs. n. 223 del 2002 che, nel dettare le "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione", demanda alla legislazione regionale l'attuazione delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, legge quadro che reca "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" a livello nazionale, "in attuazione dell'art. 6 della Cost.".
Più in particolare le disposizioni regionali che presentano profili di illegittimità costituzionale, contrastando con le norme statutarie e costituzionali sopra richiamate, nonché con le relative norme di attuazione, sono le seguenti:
1) L'art. 6, comma 2, e l'art. 8, commi 1 e 3, nel prevedere un obbligo generale per gli uffici dell'intera regione, operante anche nelle aree escluse dal territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano (delimitato ai sensi dell'art. 3 della stessa legge), di rispondere in friulano "alla generalità dei cittadini" che si avvalgono del diritto di usare tale lingua e di redigere anche in friulano gli atti comunicati "alla generalità dei cittadini", nonchè di effettuare in tale lingua la comunicazione istituzionale e la pubblicità, contrastano con l'art. 9, comma 1, della l. n. 482/99 (attuativa dell'art. 6 Cost.), che circoscrive l'uso della lingua minoritaria nei soli comuni di insediamento del relativo gruppo linguistico.
2) L’art. 9, comma 3, stabilisce che “per garantire la traduzione a coloro che non comprendono la lingua friulana “può” essere prevista la ripetizione degli interventi in lingua italiana ovvero il deposito contestuale dei testi tradotti in forma scritta”. Tale disposizione contrasta, oltre che con il più volte richiamato principio di cui all'art. 6 Cost., anche con l’art.
3) L'art. 11, comma 5, nella parte in cui prevede che gli enti locali possano adottare l'uso di toponimi "nella sola lingua friulana" e che "la denominazione prescelta diviene la denominazione ufficiale a tutti gli effetti" contrasta con l'art.1, comma 1, della L. n. 482/99, sempre in riferimento all'art. 6 Cost., secondo i quali "la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano" e con l'art.
4) L'art. 12, comma 3, riguardante l'apprendimento scolastico della lingua minoritaria, prevedendo che i genitori che non intendano far frequentare ai propri figli l'insegnamento della lingua friulana debbano comunicare espressamente al momento dell'iscrizione la volontà di non avvalersi dell'insegnamento di tale lingua (prefigurando in caso di mancata comunicazione una sorta di silenzio-assenso in capo agli stessi), comporta sostanzialmente un'imposizione alle istituzioni scolastiche di impartire tale insegnamento, contrastando in tal modo con i principi dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 21, commi 8 e
5) L'art. 18, comma 4, prevedendo che
Alla luce delle considerazioni sopra svolte le disposizioni censurate sono pertanto da impugnare ai sensi dell'art. 127 Cost. in quanto violano l'art. 3 dello statuto speciale e l'art. 6 Cost. nell'attuazione e nell'interpretazione ad essi conferita dal d.lgs. n 223/2002 e dalla l. n. 482 del 1999.